Inspiegabilmente il Protocollo del 6 aprile 2021 non tiene conto della distanza interpersonale raccomandata di 2 metri, inidicata nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità del 13 marzo 2021. La mancanza merita di essere approfondita soprattutto in relazione al fatto che il rapporto era stato emesso dall'ISS, in collaborazione con INAIL e diverse Università, allo scopo di fornire specifiche indicazioni di riferimento per l’implementazione delle strategie di prevenzione e controllo dei casi di COVID-19 sostenuti da varianti virali.
Nel Protocollo, permane inoltre l'incoerenza del richiamare al rispetto della distanza di 1 metro quando la definizione di contatto stretto fa riferimento ad una distanza inferiore a 2 metri (link per approfondimenti).
Il nuovo Protocollo riprende sostanzialmente il precedente, modificando le indicazioni relative a trasferte nazionali ed internazionali: nel primo protocollo, le trasferte erano sospese o annullate, mentre nell'aggiornamento viene specificato che "è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione". Gli estensori del documento non tengono conto che la legislazione vigente in Italia, da diversi decenni, prevede l'obbligo - non l'opportunità! - di valutare i rischi per tutte le attività lavorative e che per tale valutazione è prevista, oltre allla collaborazione di RSPP e Medico competente, richiamata dal Protocollo, anche la consultazione dei lavoratori per il tramite del loro rappresentante (RLS), specificatamente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Del resto, sia nel titolo come nel resto del testo, il nuovo Protocollo fa banalmente riferimento a "virus SARS-CoV-2/COVID-19" ignorando quella distinzione terminologica tra pericolo e rischio che è alla base della cultura della prevenzione.
Studio Benedetti
www.studio-benedetti.eu
2021-04-08
Lettura crititca del nuovo Protocollo Covid-19 (06.04.21)
2020-10-07
09/10/2020 - Corso su gestione rischio Covid-19 in azienda
Parte I - Analisi e valutazione
Docente: Ing. Nicola Benedetti (RSPP, Lead Auditor ISO 45001, iscritto n. 6 nel Registro CEPAS Esperti Gestione Covid)
Programma: Quadro normativo di riferimento. Fattori di rischio e criteri di valutazione. Valutazione dei rischi. Coordinamento con gli appaltatori. Relazioni con sistemi di gestione aziendali e modelli organizzativi.
Parte II - Prevenzione e protezione
Docente: Dott. Fulvio Camplone (già Primario di Medicina del lavoro)
Programma: Il contagio da virus e i suoi effetti. Lavoratori fragili. Sorveglianza sanitaria. Tutela dei lavoratori addetti al primo soccorso e gestione di caso sintomatico in azienda. Rapporti con il Medico competente.
Sede di svolgimento: Pescara (con possibilità di collegamento da remoto).
Corso valido come aggiornamento per RSPP e RLS. Per informazioni contattare Studio Benedetti.
2020-04-11
Proposta di aumento a 2 m del distanziamento COVID19
L'estensione del distanziamento di un ulteriore metro, rispetto a quello richiesto dal Protocollo del 14.03.20, potrebbe avere un costo organizzativo irrilevante, a fronte di importanti vantaggi in termini di riduzione del rischio e aumento della capacità di business continuity dell'azienda.
L'adozione di una distanza interpersonale di 2 metri porterebbe a ridurre gli eventuali casi di quarantena: secondo l’Ordinanza del 21.02.2020 del Ministero della Salute, è fatto obbligo di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 e, tra i casi di esposizione che definiscono i contatti stretti, sono individuati anche le seguenti circostanze, piuttosto verosimili negli ambienti di lavoro:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
Mantenendo, in azienda, una distanza sempre superiore a 2 metri, nel caso malaugurato di contagio di un lavoratore, le altre persone interessate non risulterebbero automaticamente obbligate alla quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni, come invece accadrebbe rispettando l'attuale obbligo di legge di distanza superiore a 1 metro.
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
Inoltre, prevedendo l'uso della mascherina a distanze inferiori a 2 metri, la probabilità di contagio per i contatti stretti verrebbe comunque ridotta rispetto alla situazione attuale.
La distanza di 1 metro potrebbe essere consentita solo per momenti brevi, ad esempio per lo scambio di documenti o pagamenti, e comunque per tempi inferiori a 15 minuti.
In sostanza, il distanziamento interpersonale negli ambienti di lavoro si traduce nel non avere interazioni fisiche dirette per lo svolgimento dei singoli compiti e questa circostanza, se realizzabile, può generalmente essere garantita tanto con la distanza di 1 metro quanto con la distanza di 2 metri, pur essendo le due condizioni di rischio assai differenti.
2020-03-18
Covid-19 e valutazione dei rischi in ambienti non sanitari
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
- valutare il proseguimento delle attività dell'azienda in generale;
- individuare e sospendere, in conformità al Protocollo nazionale, quei processi che non sono strettamente necessari alla produzione;
- individuare ed adottare misure atte a garantire che le persone non si trovino, anche accidentalmente, a distanze di un metro l’una dall’altra ed adottare, nel caso questa distanza non può essere garantita, mascherine di protezione (l'utilizzo delle mascherine dovrebbe essere controllato e ridotto al minimo indispensabile, sia per i motivi etici sopra richiamati sia per conformità ai principi generali di sicurezza che prevedono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale);
- in relazione alle modalità di lavoro stabilite, devono essere attuate tutte le altre indicazioni del Protocollo nazionale, inerenti sostanzialmente lavaggi, sanificazione, comunicazioni e formazione;
- riesaminare ed aggiornare sia il documento di valutazione dei rischi che il piano di emergenza.
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
2020-03-15
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori durante l'emergenza Covid-19
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4237
Esempi di disposizioni regionali in contrasto con il Protocollo:
- Regione Abruzzo: http://www.regione.abruzzo.it/coronavirus-la-situazione-abruzzo
- Regione Marche: http://www.regione.marche.it/Ars/News-ed-Eventi/Post/60843
- Regione Umbria: http://www.uslumbria2.it/notizie/covid-19-indicazioni-per-le-aziende-non-sanitarie-e-attivita-produttive-in-genere-attive-sul-territorio